Chiarimenti sulla detrazione per l’installazione dei pannelli solari


L’Agenzia delle Entrate con la circolare 25 luglio 2022 n. 28/E ha fornito chiarimenti sulla detrazione spettante per l’installazione dei pannelli solari.

Per gli interventi di installazione di pannelli solari di cui all’art. 1, co. 346, L. n. 296/2006, la detrazione spetta nel limite di euro 60.000 ad immobile ed è calcolata nella misura del 65% delle spese.


Gli interventi che danno diritto all’agevolazione consistono nell’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, nonché istituti scolastici e università.


Il termine minimo di garanzia dei pannelli solari è fissato in cinque anni per pannelli e bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici.


Per interventi con data di inizio dei lavori antecedente al 6 ottobre 2020, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del d.m. 19 febbraio 2007, così come modificato dal d.m. 6 agosto 2009, collettori solari termici devono presentare una certificazione di qualità conforme alle norme rilasciata da un laboratorio accreditato; sono equiparate alle UNI EN 12975 o UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione europea o della Svizzera.


Non sono ammessi alla detrazione i pannelli solari per i quali siano prodotte certificazioni di qualità diverse da quelle espressamente previste dal d.m. 19 febbraio 2007. In alternativa alle garanzie e alla certificazione di qualità conforme, nel caso di pannelli solari autocostruiti, può essere prodotto l’attestato di partecipazione a uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.


La detrazione spetta anche per le spese sostenute per l’installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda.


Le spese sostenute per l’installazione di un sistema termodinamico per la sola produzione di acqua calda sono ammesse interamente alla detrazione.


Non beneficia, invece, della detrazione l’installazione di un impianto di solar cooling ossia l’impianto che permette di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall’acqua calda prodotta da pannelli solari.


Fondi di solidarietà: nuove tutele e obblighi di adeguamento

Con il messaggio n. 2936 del 22 luglio 2022, l’Inps fornisce chiarimenti in relazione alle tutele garantite dai Fondi di solidarietà ed ai corrispondenti obblighi di adeguamento alla riforma degli ammortizzatori sociali.

L’Inps precisa che, a seguito della riforma degli ammortizzatori sociali, i Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti alla data del 31 dicembre 2021 sono obbligati ad adeguare i decreti istitutivi per garantire le nuove tutele e disciplinare i corrispondenti obblighi contributivi entro il 31 dicembre 2022.
Tale termine deve essere rispettato anche dai seguenti Fondi:
– “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali”;
– “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”.
Circa il termine del 31 dicembre 2022, l’istituto ha chiarito che, poiché l’adeguamento avviene con la sottoscrizione dell’accordo collettivo, trasmesso alla competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai fini del rispetto del termine è sufficiente che l’accordo sia sottoscritto dalle Parti sociali entro tale data.


L’Inps ha inoltre precisato che per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 cessa di operare la disposizione che include nel campo di applicazione della CIGS le cosiddette imprese artigiane dell’indotto. Pertanto, tali imprese rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA) anche per le causali straordinarie. A tale fine, nell’ambito dell’adeguamento del proprio decreto istitutivo, il FSBA potrà anche valutare un’eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento.


Con riferimento alle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria, gli stessi devono assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali sia ordinarie che straordinarie. In proposito, l’Inps ha chiarito che tale disposizione deve ritenersi pienamente operativa anche in assenza dell’adeguamento da parte dei singoli Fondi.
I Fondi di solidarietà stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata e, comunque, nel rispetto delle durate massime complessive nel “quinquennio mobile”. In particolare, entro il 31 dicembre 2022 i Fondi devono adeguarsi ai seguenti criteri:


a) datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente: durata minima di 13 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie;


b) datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente: durata minima di 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie;


c) datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente:
– durata minima di
26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie;
– durata minima di 24 mesi per causale CIGS “riorganizzazione aziendale”(anche per realizzare processi di transizione);
– durata minima di 12 mesi per causale CIGS “crisi aziendale”;
– durata minima di 36 mesi per causale CIGS “contratto di solidarietà”.


Ai lavoratori destinatari dell’assegno di integrazione salariare erogato dai Fondi di solidarietà e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’assegno per il nucleo familiare (ANF) a carico delle gestioni dei Fondi stessi (a decorrere dal 1° marzo 2022, l’ANF è riconosciuto, in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico).
I datori di lavoro operanti nei settori tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali, non rientrano più nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro CIGO e CIGS e non sono più tenuti all’assolvimento delle relative contribuzioni. Ai medesimi datori di lavoro sono, invece, interamente applicabili le tutele dei menzionati Fondi che, a tale fine, dovranno:
– adeguare i propri decreti istitutivi entro la data ultima del 31 dicembre 2022;
– garantire una tutela anche nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali straordinarie, valutando anche l’eventuale rimodulazione della relativa contribuzione di finanziamento.

Modello 730/2022: la guida sulle detrazioni pluriennali relative ad immobili


La circolare 28/E del 25 luglio 2022 dell’Agenzia delle entrate rappresenta il seguito della circolare 24/E del 7 luglio 2022 e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

Tale Raccolta è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle entrate e la Consulta nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile:
– per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni presentate con le modalità di cui all’art. 13 del decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, come previsto dall’art. 2, comma 1, del medesimo decreto;
– per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale ex art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L’obiettivo della Raccolta è quello di offrire, in ossequio ai principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell’ottica del potenziamento della tax compliance, a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale; la circolare costituisce, al contempo, per tutti gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di controllo formale delle dichiarazioni.
La Raccolta, che fa seguito alle precedenti edizioni pubblicate con le circolari del 25 giugno 2021, n. 7/E, dell’8 luglio 2020, n. 19/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E e del 4 aprile 2017, n. 7/E, tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2021.
Al fine di consentirne una più agevole consultazione, viene confermata l’esposizione argomentativa per paragrafi che segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2022 e che consente, pertanto, di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse (come dimostra anche l’indice della circolare, che contiene espressamente il rigo di riferimento del modello dichiarativo). Peraltro, i singoli paragrafi sono strutturati in modo autonomo e indipendente, al fine di consentire ai contribuenti, ai CAF e ai professionisti di selezionare le questioni di interesse, senza dover consultare l’intero documento. Si è ritenuta, infatti, preminente l’esigenza di semplificare e velocizzare la consultazione dei paragrafi, di per sé sufficienti per l’approfondimento di singole questioni, vista la varietà degli argomenti trattati. Tale modalità di consultazione potrebbe risultare utile anche ai singoli contribuenti per risolvere dubbi interpretativi in relazione a specifiche casistiche.
I chiarimenti forniti nella Raccolta sono rivolti essenzialmente ai soggetti che possono utilizzare, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, il modello 730/2022; per ragioni di completezza espositiva, tuttavia, vengono richiamati altri soggetti che, seppur beneficiari delle agevolazioni fiscali, non possono utilizzare il predetto modello 730/2022.
La presente circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o di consulenza giuridica o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.
La circolare contiene, inoltre, l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare. Coerentemente, in sede di controllo documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste. Tale indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la prova del pagamento che, laddove necessaria, è specificatamente indicata nella circolare. Rimane fermo il potere di controllo dell’Agenzia nei confronti del contribuente in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali, nonché il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità di cui all’art. 38 del medesimo decreto. A tal fine, è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del citato DPR n. 445 del 2000.

Agevolazioni in favore delle imprese: tasso da applicare


Definto il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese (MISE – Decreto 22 luglio 2022)

Il MISE con il decreto in oggetto ha definto il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.


A decorrere dal 1° agosto 2022, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari all’1,38%.

Le paghe aggiornate per gli Operai Agricoli della provincia di Verona



Le tabelle salariali per gli Operai Agricoli e Florovivaisti OTI e OTD della provincia di Varese sono aggiornate dall’1/6/2022 a seguito della prima tranche di aumento del 3% prevista dal verbale di accordo nazionale 23/5/2022


1. TABELLE SALARIALI PER OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO VALIDE DAL 01/06/2022 A SEGUITO DELL’AUMENTO PREVISTO DAL RINNOVO DEL CCNL DEL 23/05/2022 – I RATA DI AUMENTO



















































































Qualifica

Retribuz. Naz.le Col 1

Integrativo Provinciale Col 2

Abitazione e annessi Col 3

Aumento CCNL 2022 Col 4

Totale retrib.Mensile Col 1+2+3+4 Col 5

Tot. paga oraria Col 5:169

I AREA
1° livello € 1.240,39 € 429,59 € 2,88 € 50,19 € 1.723,05 € 10,20
2° livello € 1.227,59 € 424,59 € 2,88 € 49,65 € 1.704,71 € 10,09
3° livello € 1.183,23 € 405,15 € 2,88 € 47,74 € 1.639,00 € 9,70
II AREA            
4° livello € 1.145,93 € 388,88 € 2,88 € 46,13 € 1.583,82 € 9,37
5° livello € 1.087,74 € 367,06 € 2,88 € 43,73 € 1.501,41 € 8,88
III AREA            
6° livello € 995,60 € 332,81 € 2,88 € 39,94 € 1.371,23 € 8,11
7° livello € 962,37 € 323,67 € 2,88 € 38,67 € 1.327,59 € 7,86


2. TABELLE SALARIALI PER OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO VALIDE DAL 01/06/2022 A SEGUITO DELL’AUMENTO PREVISTO DAL RINNOVO DEL CCNL DEL 23/05/2022 – I RATA DI AUMENTO









































































Qualifica

Retribuz. Naz.le Col 1

Integrativo Provinciale Col 2

Aumento CCNL 2022 Col 3

3° elem. 30,44% su 1+2+3 Col 4

Totale paga Oraria Col 1+2+3+4

I AREA
1° livello € 7,44 € 2,67 € 0,30 € 3,17 € 13,58
2° livello € 7,35 € 2,64 € 0,30 € 3,13 € 13,42
3° livello € 7,08 € 2,52 € 0,29 € 3,01 € 12,90
II AREA          
4° livello € 6,85 € 2,41 € 0,28 € 2,90 € 12,44
5° livello € 6,50 € 2,27 € 0,26 € 2,75 € 11,78
III AREA          
6° livello € 5,96 € 2,07 € 0,24 € 2,52 € 10,79
7° livello € 5,80 € 2,02 € 0,23 € 2,45 € 10,51


 


3. TABELLE SALARIALI PER OPERAI FLOROVIVAISTI A TEMPO INDETERMINATO VALIDE DAL 01/06/2022 A SEGUITO DELL’AUMENTO PREVISTO DAL RINNOVO DEL CCNL DEL 23/05/2022 – I RATA DI AUMENTO









































































Qualifica

Retribuz. Naz.le Col 1

Integrativo Provinciale Col 2

Aumento CCNL 2022 Col 3

Totale paga Oraria Col 1+2+3

Totale paga Mensile Col 4 x 169

I AREA          
1° livello € 7,50 € 2,56 € 0,30 € 10,36 € 1.750,84
2° livello € 7,34 € 2,51 € 0,30 € 10,15 € 1.715,35
3° livello € 7,10 € 2,40 € 0,29 € 9,79 € 1.654,51
II AREA          
4° livello € 6,86 € 2,28 € 0,27 € 9,41 € 1.590,29
5° livello € 6,51 € 2,16 € 0,26 € 8,93 € 1.509,17
III AREA          
6° livello € 5,96 € 1,96 € 0,24 € 8,16 € 1.379,04
7° livello € 5,77 € 1,89 € 0,23 € 7,89 € 1.333,41


4. TABELLE SALARIALI PER OPERAI FLOROVIVASTI A TEMPO DETERMINATO VALIDE DAL 01/06/2022 A SEGUITO DELL’AUMENTO PREVISTO DAL RINNOVO DEL CCNL DEL 23/05/2022 – I RATA DI AUMENTO









































































Qualifica

Retribuz. Naz.le Col 1

Integrativo Provinciale Col 2

Aumento CCNL 2022 Col 3

3° elem. 30,44% su 1+2+3 Col 4

Totale retribuzione Oraria Col 1+2+3+4

I AREA
1° livello € 7,56 € 2,58 € 0,30 € 3,18 € 13,62
2° livello € 7,43 € 2,55 € 0,30 € 3,13 € 13,41
3° livello € 7,14 € 2,43 € 0,29 € 3,00 € 12,86
II AREA          
4° livello € 6,91 € 2,29 € 0,28 € 2,88 € 12,36
5° livello € 6,57 € 2,19 € 0,26 € 2,75 € 11,77
III AREA          
6° livello € 6,01 € 1,96 € 0,24 € 2,50 € 10,71
7° livello € 5,80 € 1,91 € 0,23 € 2,42 € 10,36

Ammministratori di condominio: firmato il nuovo CCNL



 


25 LUG 202 Sottoscritto il CCNL per Dipendenti di “studi professionali che amministrano condomini o immobili; società di servizi integrati alla proprietà’ immobiliare


L’accordo, che ha  validità dal 1° Luglio 2022 al 30 Giugno 2025, prevede due aumenti della Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile: uno decorrente dalla retribuzione del mese di luglio 2022 ed altro dalla retribuzione del mese di luglio 2023.


Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2022 (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)































































































































































































































Regione

Quad.

A1

A2

B1

B2

C1

C2

D1

D2

Lombardia 2.723,25 2.391,75 2.169,75 1.950,75 1.783,00 1.560,50 1.558,00 1.468,00 1.342,00
Trentino 2.713,25 2.383,75 2.162,75 1.944,75 1.778,00 1.556,50 1.554,00 1.465,00 1.338,00
Liguria 2.713,25 2.383,75 2.162,75 1.943,75 1.778,00 1.555,50 1.553,00 1.464,00 1.338,00
Lazio 2.709,25 2.380,75 2.159,75 1.941,75 1.776,00 1.554,50 1.552,00 1.464,00 1.337,00
Toscana 2.706,25 2.377,75 2.157,75 1.939,75 1.774,00 1.553,50 1.551,00 1.463,00 1.336,00
EmiliaRomagna 2.692,25 2.365,75 2.146,75 1.930,75 1.766,00 1.546,50 1.544,00 1.456,00 1.330,00
Friuli 2.685,25 2.359,75 2.141,75 1.925,75 1.762,00 1.543,50 1.541,00 1.454,00 1.328,00
Valled’Aosta 2.677,25 2.352,75 2.135,75 1.920,75 1.757,00 1.540,50 1.538,00 1.451,00 1.325,00
Umbria 2.677,25 2.352,75 2.135,75 1.920,75 1.757,00 1.540,50 1.538,00 1.451,00 1.325,00
Piemonte 2.670,25 2.346,75 2.130,75 1.916,75 1.753,00 1.537,50 1.535,00 1.448,00 1.323,00
Veneto 2.645,25 2.325,75 2.111,75 1.899,75 1.739,00 1.525,50 1.523,00 1.437,00 1.312,00
Marche 2.617,25 2.301,75 2.090,75 1.880,75 1.722,00 1.511,50 1.509,00 1.425,00 1.301,00
Abruzzo 2.589,25 2.277,75 2.068,75 1.861,75 1.705,00 1.498,50 1.496,00 1.412,00 1.289,00
Sicilia 2.590,25 2.277,75 2.069,75 1.861,75 1.706,00 1.498,50 1.496,00 1.413,00 1.290,00
Puglia 2.585,25 2.274,75 2.066,75 1.859,75 1.703,00 1.497,50 1.495,00 1.411,00 1.288,00
Campania 2.582,25 2.270,75 2.063,75 1.856,75 1.701,00 1.495,50 1.493,00 1.410,00 1.287,00
Sardegna 2.579,25 2.269,75 2.062,75 1.855,75 1.700,00 1.494,50 1.492,00 1.410,00 1.287,00
Calabria 2.546,25 2.240,75 2.036,75 1.833,75 1.681,00 1.479,50 1.477,00 1.396,00 1.273,00
Basilicata 2.545,25 2.239,75 2.035,75 1.832,75 1.680,00 1.478,50 1.476,00 1.395,00 1.273,00
Molise 2.544,25 2.238,75 2.035,75 1.831,75 1.680,00 1.478,50 1.476,00 1.395,00 1.273,00


 


Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2022 per Operatori di Vendita (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)


 







































































































Regione

Op. Vendita 1° Categoria

Op. Vendita 2° Categoria

Op. Vendita 3° Categoria

Lombardia 1.604,70 1.404,45 1.402,20
Trentino 1.600,20 1.400,85 1.398,60
Liguria 1.600,20 1.399,95 1.397,70
Lazio 1.598,40 1.399,05 1.396,80
Toscana 1.596,60 1.398,15 1.395,90
EmiliaRomagna 1.589,40 1.391,85 1.389,60
Friuli 1.585,80 1.389,15 1.386,90
Valled’Aosta 1.581,30 1.386,45 1.384,20
Umbria 1.581,30 1.386,45 1.384,20
Piemonte 1.577,70 1.383,75 1.381,50
Veneto 1.565,10 1.372,95 1.370,70
Marche 1.549,80 1.360,35 1.358,10
Abruzzo 1.534,50 1.348,65 1.346,40
Sicilia 1.535,40 1.348,65 1.346,40
Puglia 1.532,70 1.347,75 1.345,50
Campania 1.530,90 1.345,95 1.343,70
Sardegna 1.530,00 1.345,05 1.342,80
Calabria 1.512,90 1.331,55 1.329,30
Basilicata 1.512,00 1.330,65 1.328,40
Molise 1.512,00 1.330,65 1.328,40


Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2023 (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)































































































































































































































Regione

Quad.

A1

A2

B1

B2

C1

C2

D1

D2

Lombardia 2.779,50 2.440,50 2.213,50 1.989,50 1.818,00 1.593,00 1.588,00 1.496,00 1.367,00
Trentino 2.769,50 2.432,50 2.206,50 1.983,50 1.813,00 1.589,00 1.584,00 1.493,00 1.363,00
Liguria 2.769,50 2.432,50 2.206,50 1.982,50 1.813,00 1.588,00 1.583,00 1.492,00 1.363,00
Lazio 2.765,50 2.429,50 2.203,50 1.980,50 1.811,00 1.587,00 1.582,00 1.492,00 1.362,00
Toscana 2.762,50 2.426,50 2.201,50 1.978,50 1.809,00 1.586,00 1.581,00 1.491,00 1.361,00
EmiliaRomagna 2.748,50 2.414,50 2.190,50 1.969,50 1.801,00 1.579,00 1.574,00 1.484,00 1.355,00
Friuli 2.741,50 2.408,50 2.185,50 1.964,50 1.797,00 1.576,00 1.571,00 1.482,00 1.353,00
Valled’Aosta 2.733,50 2.401,50 2.179,50 1.959,50 1.792,00 1.573,00 1.568,00 1.479,00 1.350,00
Umbria 2.733,50 2.401,50 2.179,50 1.959,50 1.792,00 1.573,00 1.568,00 1.479,00 1.350,00
Piemonte 2.726,50 2.395,50 2.174,50 1.955,50 1.788,00 1.570,00 1.565,00 1.476,00 1.348,00
Veneto 2.701,50 2.374,50 2.155,50 1.938,50 1.774,00 1.558,00 1.553,00 1.465,00 1.337,00
Marche 2.673,50 2.350,50 2.134,50 1.919,50 1.757,00 1.544,00 1.539,00 1.453,00 1.326,00
Abruzzo 2.645,50 2.326,50 2.112,50 1.900,50 1.740,00 1.531,00 1.526,00 1.440,00 1.314,00
Sicilia 2.646,50 2.326,50 2.113,50 1.900,50 1.741,00 1.531,00 1.526,00 1.441,00 1.315,00
Puglia 2.641,50 2.323,50 2.110,50 1.898,50 1.738,00 1.530,00 1.525,00 1.439,00 1.313,00
Campania 2.638,50 2.319,50 2.107,50 1.895,50 1.736,00 1.528,00 1.523,00 1.438,00 1.312,00
Sardegna 2.635,50 2.318,50 2.106,50 1.894,50 1.735,00 1.527,00 1.522,00 1.438,00 1.312,00
Calabria 2.602,50 2.289,50 2.080,50 1.872,50 1.716,00 1.512,00 1.507,00 1.424,00 1.298,00
Basilicata 2.601,50 2.288,50 2.079,50 1.871,50 1.715,00 1.511,00 1.506,00 1.423,00 1.298,00
Molise 2.600,50 2.287,50 2.079,50 1.870,50 1.715,00 1.511,00 1.506,00 1.423,00 1.298,00


Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2023 per Operatori di Vendita (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)







































































































Regione

Op. Vendita 1° Categoria

Op. Vendita 2° Categoria

Op. Vendita 3° Categoria

Lombardia 1.636,20 1.433,70 1.429,20
Trentino 1.631,70 1.430,10 1.425,60
Liguria 1.631,70 1.429,20 1.424,70
Lazio 1.629,90 1.428,30 1.423,80
Toscana 1.628,10 1.427,40 1.422,90
EmiliaRomagna 1.620,90 1.421,10 1.416,60
Friuli 1.617,30 1.418,40 1.413,90
Valled’Aosta 1.612,80 1.415,70 1.411,20
Umbria 1.612,80 1.415,70 1.411,20
Piemonte 1.609,20 1.413,00 1.408,50
Veneto 1.596,60 1.402,20 1.397,70
Marche 1.581,30 1.389,60 1.385,10
Abruzzo 1.566,00 1.377,90 1.373,40
Sicilia 1.566,90 1.377,90 1.373,40
Puglia 1.564,20 1.377,00 1.372,50
Campania 1.562,40 1.375,20 1.370,70
Sardegna 1.561,50 1.374,30 1.369,80
Calabria 1.544,40 1.360,80 1.356,30
Basilicata 1.543,50 1.359,90 1.355,40
Molise 1.543,50 1.359,90 1.355,40


Le Parti Contrattuali hanno concordato che parte degli aumenti retributivi, collegati all’adeguamento all’indice IPCA, non possano essere assorbiti da eventuali voci individuali già riconosciute ai Lavoratori. Per praticità, nella successiva tabella sono riportati i valori mensili degli importi non assorbibili del CCNL rinnovato.


Importo mensile lordo non assorbibile







































Livello

Valore incrementale NON assorbibile al 1/7/22

Valore incrementale NON assorbibile al 1/7/23

Quadro € 56,25 € 56,25
Al – ex 1° € 48,75 € 48,75
A2 – ex 2° € 43,75 € 43,75
B1 – ex 3° € 38,75 € 38,75
B2 – ex 4° € 35,00 € 35,00
C1 – ex 5° € 32,50 € 32,50
C2 – ex 6° € 30,00 € 30,00
D1 – ex 7° € 28,00 € 28,00
D2 – ex 8° € 25,00 € 25,00


Viene introdotta l’Indennità di Mancata Contrattazione, da riconoscere nel “corpo del cedolino paga” da riconoscere in base alle presenze del lavoratore per 12 mensilità/anno, potrà essere assorbita in presenza di trattamenti retributivi collettivi (Contrattazione di secondo livello, Premi aziendali ecc.) od Individuali (“ad personam”, superminimi ecc.). L’assorbimento di tale Indennità potrà avvenire fino a concorrenza con il costo aziendale dell’elemento retribuito assorbito.


Le Parti Contrattuali hanno introdotto un trattamento minimo di Welfare da riconoscere obbligatoriamente ai dipendenti nei seguenti valori annui di seguito indicati:









Livello

Welfare Contrattuale (dal 2022 in poi)

Quadro € 1.200/anno
A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 Operatori di Vendita € 600/anno

Niente Irap per l’agente monomandatario


L’agente monomandatario che svolge l’attività con il minimo dei beni strumentali per il suo espletamento, non è assoggettabile ad Irap per mancanza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione (Corte di cassazione – Sez- trib. – Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22186).

In tema di IRAP, il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:
– sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
– impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive.


Pertanto, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, requisito che ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e, dunque, non risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, ovvero impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, o, comunque, si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
In relazione al caso di specie, l’agente monomandatario che svolge l’attività con il minimo dei beni strumentali per il suo espletamento non è soggetto ad Irap in quanto non sussiste il presupposto impositivo.


INPS: dal 25 luglio online la piattaforma per il bonus psicologo 2022


Dal 25 luglio si può presentare la richiesta sul sito dell’Inps del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia sulla base dei requisiti e delle modalità stabilite dal DM 31 maggio 2022.

Le domande per la richiesta del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” potranno essere presentate dal 25 luglio 2022 al 24 ottobre 2022. Alla scadenza saranno elaborate le graduatorie degli aventi diritto in base alle risorse disponibili. Il beneficio sarà erogato prioritariamente alle persone con Isee più basso, in base all’ordine di arrivo della domanda (Inps, comunicato 21 luglio 2022).
Per inoltrare la domanda è necessario disporre delle credenziali SPID, CIE o CNS.
La procedura è disponibile accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” raggiungibile tramite home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
In alternativa al sito web, la domanda può essere presentata tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando da rete fissa gratuitamente al numero verde 803.164 oppure da rete mobile al numero 06.164164 (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).


Il nuovo beneficio, destinato ai cittadini richiedenti con Isee non superiore ai 50mila euro, è volto a sostenere le spese di assistenza psicologica di coloro che, nel periodo delicato della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica


Siracusa Operai Agricoli: salari in vigore dal 1/6/2022



Diffuse dalle Parti territoriali del settore agricolo, le tabelle salariali per i lavoratori agricoli OTD e OTI della provincia di Siracusa con l’aumento della prima tranche prevista dall’accordo di rinnovo nazionale del 23/5/2022


TABELLA OTD dall’1/6/2022







































































































































































































































































Area

Livello

Paga base oraria

3° Elem. 30,44%

Imp. prev. lordo

Rit. Prev. 8,84 + Cac Naz. 0,20% + Ebat 0,50% = 9,54%

Retribuzione netta

TFR 8,63% su col. 1

Retribuzione netta comprensiva di TFR

1.a Area
Giornaliera  65,54  19,95  85,49 8,15  77,34 5,65  82,99
Oraria  10,08 3,06  13,14 1,25  11,89 0,86  12,75
             
Giornaliera  63,20  19,23  82,43 7,86  74,57 5,45  80,02
Oraria 9,72 2,95  12,67 1,20  11,47 0,83  12,30
             
2.a Area              
Giornaliera 61,12  18,60  79,72 7,60 72,12 5,27  77,39
Oraria 9,40 2,86  12,26 1,16  11,10 0,81  11,91
             
Giornaliera  58,91  17,93  76,84 7,33  69,51 5,08  74,59
Oraria 9,06 2,75  11,81 1,12  10,69 0,78  11,47
             
3.a Area              
Giornaliera  46,52  14,16  60,68 5,78  54,90 4,01  58,91
Oraria 7,15 2,17 9,32 0,88 8,44 0,61 9,05
             
Giornaliera  43,71  13,30  57,01 5,43 51,58 3,77 55,35
Oraria 6,72 2,04 8,76 0,83 7,93 0,57 8,50
             
Giornaliera 40,90  12,44 53,34 5,08 48,26 3,52 51,78
Oraria 6,29 1,91 8,20 0,78 7,42 0,54 7,96
             
Giornaliera  35,94  10,94 46,88 4,47  42,41 3,10 45,51
Oraria 5,53 1,68 7,21 0,68 6,53 0,47 7,00


TABELLA OTI dall’1/6/2022























































Area

Livello

Paga base lorda mensile

1.a Area  
 1.704,04
 1.643,20
 
2.a Area  
 1.589,12
 1.531,66
 
3.a Area  
1.209,52
1.136,46
1.063,40
934,40

Rinnovo CCNL Federchimica: Sciolta la riserva


Rinnovo CCNL Federchimica: Sciolta la riserva



Res nota, dalle OO:SS. Firmatarie,, lo scioglimento della riserva in merito all’ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL Chimica firmata lo scorso giugno


A seguito dell’ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL siglata  lo scorso giugno, le Organizzazioni sindacali firmatarie hanno effettuato le consultazioni nelle assemblee dei lavoratori per lo scioglimento della riserva, comunicando l’approvazione del rinnovo e formalizzato lo scioglimento della riserva.


Le Parti firmatarie sottoscriveranno, quindi, a breve la stesura definitiva del CCNL e avvieranno la pubblicazione dei testi da distribuire ai lavoratori.


Si ricorda che sono immediatamente operative sin dal 13 giugno scorso le previsioni contrattuali relative a:


– annullamento dell’ultima tranche di giugno 2022 del Trattamento Economico Minimo (TEM).


– riconoscimento, da luglio, di un incremento del Trattamento Economico Minimo (TEM) pari a 50 euro alla D1, comprensivo dei 32 euro spostati alla stessa data dall’ EDR al TEM.


Settore Chimico e Chimico-farmaceutico















































































Cat.

Min.

IPO

EDR

PO

da 01/07/2022

da 01/07/2022

da 01/07/2022

A1 2.355,52 478,96 34,00
A2 2.355,52 271,07 31,00
A3 2.355,52 214,70 28,00
B1 2.172,22 271,76 27,00
B2 2.172,22 188.39 26,00
C1 1.947.25 283,40 25,00
C2 1.947,25 207,61 23,00
D1 1.800,03 282,23 23,00
D2 1.800,03 193,74 20,00
D3 1.800,03 144,73 20,00
E1 1.625,87 226,41 19,00
E2 1.625,87 140,27 18,00
E3 1.625,87 83.42 16,00
E4 1.625,87 40,17 16,00
F 1.592,46 0,00 15,00


Settore Fibre















































































Cat.

Min.

IPO

EDR

PO

da 1/7/2022

da 1/7/2022

da 1/7/2022

A1 2.346,52 448,96 33,00
A2 2.346,52 215,07 26,00
A3 2.346,52 143,70 26,00
B1 2.131,22 265,76 26,00
B2 2.131,22 136,39 22,00
01 1.939,25 230,40 22,00
02 1.939.25 166,61 21,00
D1 1.762,03 277,23 21,00
D2 1.762,03 150,74 19,00
D3 1.762,03 111,73 19,00
E1 1.608,87 206,41 19,00
E2 1.608,87 98,27 16,00
E3 1.608,87 57,42 14,00
E4 1.608,87 24,17 14,00
F 1.573,46 0,00 14,00


Settore Abrasivi





































































Cat.

Min.

IPO

EDR

PO

da 01/07/2022

da 01/07/2022

da 01/07/2022

A1 2.268,51 304,47 34,00
B1 2.048,38 278.04 26,00
B2 2.048,38 131,05 24,00
C1 1.792,05 224,50 23,00
C2 1.792,05 177,46 21,00
C3 1.792,05 124,92 21,00
D1 1.608,44 264,06 20,00
D2 1.608,44 139,03 19,00
D3 1.608,44 101,15 19,00
E1 1.518,79 138,42 19,00
E2 1.518,79 56,47 16,00
E3 1.518,79 18,33 16,00
F 1.496,78 0,00 16,00


Settore Lubrificanti e GPL















































Liv.

Min dall’1/7/2022

EDR dall’1/7/2022

Q1 3.120,00 38,00
Q2 2.832,00 33,00
A 2.710,00 31,00
B 2.512,00 28,00
C 2.287,00 26,00
D 2.145,00 24,00
E 1.990,00 21,00
F 1.855,00 19,00
G 1.818,00 18,00
H 1.713,00 18,00
I 1.574,00 16,00